Contributi volontari per incremento o raggiungimento della pensione

Cos’è il contributo volontario per il raggiungimento della pensione?

I contributi volontari possono essere versati dall’iscritto per raggiungere il diritto alla pensione o aumentarne l’importo una volta cessata o interrotta l’attività lavorativa.

In particolare, sono utili per coprire i periodi in cui il lavoratore:

  • non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
  • ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
  • ha stipulato un contratto part-time orizzontale, part-rime verticale o part-time ciclico.

A chi è rivolto

I contributi volontari possono essere versati dai lavoratori iscritti all’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici, con almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata, o tre anni di versamenti nei cinque anni precedenti la domanda.

È prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da tre anni a uno per coprire volontariamente i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro, in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time orizzontale, verticale o ciclica.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Per i lavoratori dipendenti, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, mentre per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda.

Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.

 

QUANDO SPETTA

I lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa possono effettuare i versamenti volontari per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto alla pensione. Se sono già stati perfezionati i contributi richiesti, i versamenti possono contribuire a incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto.

Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari richiede la cessazione o l’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo.

Se il rapporto di lavoro non è cessato, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa in caso di:

  • sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata, se assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro (ad esempio per l’aspettativa per motivi di famiglia);
  • sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.), in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D. Lgvo 8 settembre 1996, n. 564;
  • attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuata a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa con orario ridotto;
  • integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione inferiore a 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata.

 

DECADENZA

La prosecuzione volontaria non è ammessa se, per gli stessi periodi, l’interessato risulta iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.

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I versamenti effettuati oltre i previsti termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.

Domanda Contributo Volontario della Pensione

REQUISITI

Per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l’assicurato deve aver versato almeno cinque anni di contributi (260 contributi settimanali o 60 contributi mensili) indipendentemente dal periodo versati dei versamenti, oppure almeno tre anni di contributi nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

I versamenti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria e da riscatto) e mai con la contribuzione figurativa.

Per i periodi precedenti il semestre di presentazione della domanda, è possibile effettuare i versamenti volontari solo se non sono già coperti da altra contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti, l’importo del contributo dovuto è settimanale e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate nell’anno precedente la data di presentazione della domanda. Il contributo è settimanale anche per i coltivatori diretti, ma è calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro e non può comunque essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), l’importo del contributo dovuto è mensile e viene determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF negli ultimi 36 mesi di contribuzione prima della domanda.

 

QUANDO FARE DOMANDA

Il versamento dei contributi volontari per i periodi arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il trimestre precedente la compilazione del primo bollettino MAV prestampato), deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione dell’autorizzazione.

Il versamento per i periodi correnti (per i quattro trimestri di ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo), il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.

I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che precedono il semestre di decorrenza dell’autorizzazione devono essere versati insieme e con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact Center Integrato INPS-INAIL al numero 803 156 (gratuito da rete fissa)
  • chiamando lo 06 164 164 da rete mobile.
  • attraverso i servizi telematici offerti dagli Enti di Patronato.

I dipendenti delle Forze Armate e di Polizia a ordinamento militare, devono invece presentarla direttamente alle amministrazioni di appartenenza.

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